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Responsabilità medica: il medico dipendente risponde a titolo extracontrattuale, la struttura sanitaria a titolo contrattuale

L’opinione pubblica negli ultimi giorni dibatte sul tema della responsabilità del medico ospedaliero. Origine del pubblico dibattito sono state alcune sentenze del Tribunale di Milano, in particolare la sent. del 17 luglio 2014-Est. Patrizio Gattari e la sent. n. 10261 del 18 agosto 2014. Entrambe le sentenze si inseriscono nel più ampio dibattito sul titolo della responsabilità del medico (e degli altri esercenti le professioni sanitarie) a seguito dell’entra in vigore della c.d. Legge Balduzzi scaturente dal secondo inciso della norma (“In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile”), caratterizzato da opinioni contrapposte. Se, prima della pubblicazione della Legge Balduzzi, la Giurisprudenza sia di merito che di legittimità aveva trovato una certa stabilità nel qualificare la responsabilità del medico dipendente da una struttura sanitaria (sia essa pubblica o privata) come contrattuale ricorrendo alla teoria del c.d. “contatto sociale”, a seguito della pubblicazione di suddetta normativa, si è posto agli interpreti il dubbio sulla portata dell’art. 3 e del richiamo alla disciplina dell’art. 2043 c.c. Mentre la Corte di Cassazione, seguita da alcuni giudici di merito, rimane ferma nelle interpretazioni e teorie precedenti, sostenendo che il Legislatore abbia utilizato in modo atecnico il richiamo al dettato codicistico, intendendo con ciò solo fare riferimento alla disciplina codicistica, il Tribunale di Milano, al contrario, riempie di significato il richiamo all’art. 2043 c.c. Operato dalla L. Balduzzi. Si ritiene, infatti, che il richiamo codicistico costituisca una scelta precisa e ponderata del Legislatore al fine di ricondurre la responsabilità del medico all’interno delle più ristrette e sicure maglie della responsabilità extracontrattuale, così lasciando l’onere di dimostrare il danno ingiusto, il nesso causale (l’errore medico) e l’imputabilità soggettiva in capo al danneggiato, non senza dimenticare il termine di prescrizione più breve (5 anni dal fatto illecito).

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Rischio clinico ed eventi sentinella

I dati riportati nella tabella sottostante sono stati pubblicati dal Ministero della Salute con il Protocollo di monitoraggio sugli eventi sentinella e si riferiscono al periodo settembre 2005-dicembre 2011. I dati raccolti sono stati elaborati sulla base delle segnalazioni provenienti da Regioni, Province autonome e Aziende sanitarie. Nel periodo considerato sono pervenute al Ministero 1723 segnalazioni di cui 1442 valide ai fini della produzione della reportistica.

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La Sinistrosità rilevata dal Simes nel 2012

I dati riportati sono stati pubblicati dalla Corte d’appello di Milano.

La tabella sottostante indica il numero delle massime in materia di colpa medica inserite nell’archivio Italgiure dall’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione e si riferiscono all’intero periodo che va dal 1942 al 2011.

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Contenzioso

I dati riportati sono stati pubblicati dalla Corte d’appello di Milano. La tabella sottostante indica il numero delle massime in materia di colpa medica inserite nell’archivio Italgiure dall’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione e si riferiscono all’intero periodo che va dal 1942 al 2011.

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